ja_mageia

Lo statuto sociale A.M.B. PDF Stampa E-mail
Lunedi 14 Aprile 2008 12:47
Image

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1) - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.
1 - Il Gruppo Micologico "G. Bresadola" fondato in Trento il 7 dicembre 1957 costituisce una Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
2 - Essa assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA", in breve "A.M.B".
3 - La sede legale dell'Associazione é in Trento, via A. Volta n. 46, e la sua durata é indefinita.
4 - L'Associazione é costituita in Gruppi. Tutti i Gruppi formano un unico sodalizio e nella loro denominazione deve essere indicata la dizione "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA" (in breve anche solo "A.M.B.").
5 - All'Associazione possono aderire, mantenendo la loro ragione e/o denominazione, altre Associazioni che perseguano scopi analoghi, anche operanti al di fuori del territorio nazionale. Esse possono conservare il proprio Statuto in quanto non incompatibile con le norme del presente Statuto. In tal caso gli iscritti godono degli stessi diritti e doveri dei Soci.

Art. 2) - FINALITÀ.
L'Associazione persegue, senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, i seguenti scopi:
a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità analoghe;
f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

I GRUPPI

Art. 3) - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEI GRUPPI.
1 - Un Gruppo può essere costituito con un numero di Soci non inferiore a quaranta (40). E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale autorizzare la costituzione di più di un Gruppo nello stesso Comune.
2 - Organo sovrano del Gruppo é l'Assemblea dei Soci.
3 - Ogni Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.
4 - L'Assemblea elegge tra i Soci i Delegati all'Assemblea Nazionale.
5 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo elegge il Presidente, che assume la rappresentanza legale del Gruppo. Il Consiglio Direttivo del Gruppo osserva e fa osservare le disposizioni del presente Statuto, nonché dello Statuto/Regolamento del Gruppo stesso e le deliberazioni dell'Assemblea. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo.
6 - I Gruppi hanno autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.
7 - Il Regolamento/Statuto del Gruppo deve essere compatibile con il presente Statuto e diverrà esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
8 - Si può costituire una Associazione tra i Gruppi di ogni Regione o Provincia Autonoma. L'organismo che la amministra è in tal caso formato da Delegati all'uopo nominati da ogni Gruppo. Tale Associazione è regolarmente costituita con l'adesione della maggioranza dei Gruppi della Regione o Provincia Autonoma.

Art. 4) - DOVERI DEI GRUPPI.
I Gruppi, allo scopo di salvaguardare l'unicità della Associazione:
a) rispettano il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 2;
b) inviano alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c) promuovono l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 5) - RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE.
1 - Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.
2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale interviene nei confronti dei Gruppi, qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.
3 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di richiedere copia dei verbali e delle delibere dei Gruppi, nonché il consuntivo dell'attività svolta.
4 - Ai fini del coordinamento dell'attività dell'Associazione, ogni Gruppo invia al Consiglio Direttivo Nazionale il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonché la composizione aggiornata degli organi sociali.

Art. 6) - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.
1- Lo scioglimento di un Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2 - In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
3- L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4 - Il Gruppo che alla fine di un anno sociale (31dicembre) abbia ridotto il numero minimo di Soci al di sotto di trenta (30) viene messo in mora dal Consiglio Direttivo Nazionale per un anno, entro il quale va ricostituito il numero minimo previsto dall'art. 3. Se ciò non avviene il Gruppo è escluso di diritto dall'Associazione.

I SOCI

Art. 7) - ISCRIZIONI.
L'iscrizione è aperta a tutti presso un qualsiasi Gruppo. L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente iscritto.

Art. 8) - I SOCI.
1 - La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all'anno. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del socio.
2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e dell'Associazione stessa. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

Art. 9) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
1 - Il Socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee del proprio Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale;
c) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e quant'altro di competenza dell'Assemblea;
d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione nazionale purché maggiorenne.
2 - Il Socio ha il dovere:
a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

Art. 10) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ.
L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero dell'Associazione e del singolo Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 11) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1 - La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, deliberata dall'Assemblea del Gruppo di appartenenza su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, e solo per gravi motivi.
2 - Contro la proposta di radiazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) - ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Delegati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13) - ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI.
Sono organi operativi istituzionali dell'Associazione:
a) il Centro Studi Micologici;
b) il Comitato Scientifico;
c) il Comitato di Redazione.

Art. 14) - ASSEMBLEA DEI DELEGATI.
1 - Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Delegati.
2 - I Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo. Ogni Gruppo ha diritto ad un Delegato fino a 100 Soci; competerà inoltre un ulteriore Delegato al raggiungimento del 101° Socio e, successivamente, un Delegato per ogni quota di 100, a partire da 201. Ogni Delegato rappresenta un numero di soci pari al quoziente fra il numero dei soci iscritti al Gruppo e il numero di Delegati che competono al Gruppo stesso.
3 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci rappresentati pari alla metà più uno, e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
4 - Il Presidente dell'Assemblea dei Delegati è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
5 - All'Assemblea può partecipare, senza diritto di voto, un Delegato per ognuna delle Associazioni eventualmente costituite ai sensi del comma 8 dell'art. 3.
6 - L'Assemblea dei Delegati:
a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) nomina i Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
c) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) fissa la quota sociale;
e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
7 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci rappresentati.
8 - Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Delegato partecipante; in caso di impedimento del Delegato unico di Gruppo, questi potrà essere sostituito da uno dei consiglieri del proprio Gruppo, nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo.
9 - L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul Bollettino e/o inviato a ciascun Gruppo, contenente l'ordine del giorno, diramato almeno 15 giorni prima della data fissata.
10 - In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo Nazionale, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o dai Delegati rappresentanti almeno 1/5 dei Soci.
11 - I membri del Consiglio Direttivo Nazionale e i Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea, ma hanno diritto di voto solo se Delegati di Gruppo e salvo i limiti di legge.
12 - Le Assemblee si riuniscono in località di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15) - Il PRESIDENTE.
1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2 - Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.
3 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 16) - Il CONSIGLIO DIRETTIVO.
1 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo elettivo composto da undici membri.
2 - Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
4 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5 - Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
6 - Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Delegati. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
7 - In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati; le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario saranno trasmessi ai Gruppi almeno 30 gg. prima della data fissata per l'Assemblea dei Delegati; il rendiconto al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei soci per almeno 15 gg. antecedenti l'Assemblea dei Delegati, presso la Sede Legale dell'Associazione;
b) provvede alla straordinaria amministrazione;
c) predispone le liste elettorali;
d) convoca l'Assemblea dei Delegati;
e) nomina e revoca i responsabili del Centro Studi Micologici, il Comitato di Redazione e il Direttore del Bollettino;
f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico in aggiunta a quelli di diritto designati dai Gruppi;
g) approva i regolamenti del Centro Studi Micologici, del Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione;
h) approva la costituzione di nuovi Gruppi e l'adesione delle Associazioni di cui all'art. 1;
i) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
8 - In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
9 - In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
10 - I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
11 - Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.
12 - In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
13 - Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la redazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 17) - Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell'Associazione, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Delegati.
3 - Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
4 - In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 18) - Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
1 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.
2 - Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3 - Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
4 - Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi dell'Associazione o tra questi e i singoli Soci o Gruppi; sui ricorsi dei Soci avverso la proposta di radiazione da parte dei Consigli Direttivi di Gruppo o Nazionale e sulla esclusione del Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 19) - IL CENTRO STUDI MICOLOGICI.
1 - Il Centro Studi Micologici è un istituto di studio, ricerca e documentazione. Esso gestisce l'erbario e la biblioteca micologica nazionale.
2 - Assume la struttura ed il funzionamento previsti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20) - Il COMITATO SCIENTIFICO.
1 - Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2 - Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
3 - Il Consiglio Direttivo conferisce la qualifica di membro del Comitato Scientifico in aggiunta a quelli di diritto designati dai Gruppi.

Art. 21) - Il COMITATO DI REDAZIONE.
1 - Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio dell'Associazione, all'indirizzo della quale deve adeguarsi, agendo in armonia con il Consiglio Direttivo.
2 - Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI.
1 - A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 11, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
a) censura;
b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
2 - Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3 - Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 23) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I GRUPPI.
1 - A carico dei Gruppi e delle Associazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1, possono essere presi dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
a) censura;
b) esclusione dall'Associazione per gravi inadempienze ai doveri di cui all'art. 4 del presente Statuto.
2 - Tali provvedimenti devono essere motivati e assunti solo dopo aver consentito al Gruppo di formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
3 - Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione deve comunque essere ratificata dall'Assemblea dei Delegati.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24) - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 25) - GRATUITA' DELLE CARICHE.
1 - Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2 - E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 26) - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.
1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2 - Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell'Associazione e, in particolare gli immobili, devono essere destinati alle attività amministrative o istituzionali.

Art. 27) - NORME ELETTORALI.
1 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Delegati sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati proposti dai singoli Gruppi o candidatisi direttamente. A tal fine le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
2 - Ogni Delegato potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3 - A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4 - Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno quattro mesi prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5 - Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 28) - MODIFICHE DELLO STATUTO.
1 - Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Delegati con la maggioranza di 2/3 dei voti rappresentati.
2 - Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
3 - Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di Delegati che rappresentino almeno 1/5 dei Soci e devono essere pubblicate sul Bollettino. Le stesse sono inviate ai Gruppi ed ai Delegati, almeno sessanta (60) giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 29) - REGOLAMENTO.
La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione.

Art. 30) - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.
1 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo da due Assemblee straordinarie dei Delegati, appositamente convocate e consecutive, tenute a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra, e col voto favorevole di tanti Delegati che rappresentino almeno i 3/4 dei soci rappresentati.
2 - In tali Assemblee non è ammessa la votazione per delega.
3 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31) - NORME FINALI.
1 - Il presente Statuto modifica il precedente, approvato a Verona il 29 marzo 1987 e successivamente modificato a Salsomaggiore Terme (PR) il 26 Aprile 1997, ed entra immediatamente in vigore.
2 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Bologna 13 Dicembre 1998

Add this to your website