TESSERE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI |
Giovedi 17 Giugno 2010 22:03 |
A.M. B. GRUPPO MICOLOGICO NATURALISTICO "LAMETINO "Via Jean Henri Dunant, n° 2-88040 LAMEZIA TERMEwww.gruppomicolametino.it************************RILASCIO NUOVE TESSERE PER RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI , ANNO 2010 . Tessera AMATORIALEArt. 5-ter, comma 1 – lett. a)VIENE RILASCIATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI RESIDENZA. Tessera PROFESSIONALE Art. 5 – ter comma 1 – lett. b) VIENE RILASCIATA DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI RESIDENZA. Permesso micologico turisticoArt. 5 – ter comma 1 – lett. d) è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione. TESSERE AMATORIALE / PROFESSIONALE : ALLA RICHIESTA , IN BOLLO, VA ALLEGATA . 1. UNA MARCA DA BOLLO DA € 14,62; 2. RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 11,00 ( T. amatoriale) o di € 26,00 (T.professionale)+ Copia attestato Corso Didatico. I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI NEL MODO SEGUENTE : INTESTATO A : REGIONE CALABRIA – Servizio di Tesoreria Causale: Tassa funghi Legge reg.le n° 30/01 ,Lg. Reg. n° 9/09art. 5-ter. PER SOCI E NON I MODULI E CCP. SONO DISPONIBILI IN SEDE !Legge reg.le n° 9 del 31/03/2009 ( mod. lg. reg. <n° 30/01): estratto "Art. 14(Sanzioni)1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio. 2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'articolo 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.
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a cura di G.B. Traverso (Milano), L. Fenaroli (Milano), G. Catoni (Trento), G.B. Trener (Trento)Edizione digitale a cura del Gruppo Micologico «G. Bresadola»
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