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Regolamento A.M.B. PDF Stampa E-mail
Lunedi 14 Aprile 2008 12:56
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO

 

Art. 1 – FINALITA’
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 29 dello Statuto dell’A.M.B.
2. La vita associativa dell’A.M.B. è regolata dalle norme statutarie, integrate e meglio specificate dal presente Regolamento.

Art. 2 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI UN GRUPPO
1. I promotori di un nuovo Gruppo devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo nazionale.
2. La domanda deve essere accompagnata dall’elenco, con generalità e domicilio, dei richiedenti, che devono essere maggiorenni ed in numero non inferiore a quaranta.
3. Al ricevimento della domanda la Segreteria trasmetterà ai promotori del Gruppo copia dello Statuto A.M.B., copia di “statuto tipo” per il Gruppo e tutte le modalità per perfezionare l’iscrizione.
4. Il Gruppo giĂ  costituito, che alla fine di un anno sociale (31 dicembre) non abbia raggiunto il numero minimo di 30 (trenta) Soci, viene messo in mora per un anno dal Consiglio Direttivo nazionale tramite formale comunicazione del Segretario.
5. Se entro il 31 dicembre successivo non viene ricostituito il numero di 40 (quaranta) previsto per la costituzione di un Gruppo, il Gruppo medesimo è escluso di diritto dall’A.M.B. con semplice comunicazione del Segretario.
6. I Soci residuali sono liberi di iscriversi presso qualsiasi Gruppo A.M.B. o presso la Sede nazionale.

Art. 3 - ADESIONE ALL’A.M.B. DI ALTRE ASSOCIAZIONI
1. Ai sensi del quinto comma art.1 dello Statuto, possono richiedere l’adesione all’A.M.B. le Associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle elencate all’art. 2 dello Statuto medesimo.
2. Esse possono mantenere il proprio Statuto purché non risulti incompatibile con le norme dello Statuto dell’A.M.B.
3. La richiesta deve essere formulata dal Presidente in carica e dovrĂ  essere integrata dai seguenti documenti, opportunamente sottoscritti per attestazione di veridicitĂ :
a) copia dello Statuto completo dei dati dell’approvazione assembleare;
b) elenco, con generalità e domicilio, dei richiedenti l’adesione;
c) indicazione delle cariche sociali, documentata dal verbale di conferimento delle stesse;
d) indicazione della sede, nonché dei recapiti per la trasmissione delle comunicazioni (a mezzo posta, telefono, fax o altro);
e) dichiarazione impegnativa a comunicare alla sede centrale dell’A.M.B., entro e non oltre 30 giorni dall’evento, le variazioni allo Statuto e alle cariche sociali;
4. Al ricevimento della domanda la Segreteria trasmetterà all’Associazione richiedente copia dello Statuto A.M.B. e relativi Regolamenti e tutte le modalità necessarie al perfezionamento dell’adesione all’A.M.B.
5. Il Consiglio Direttivo nazionale, prima di autorizzare l’adesione di un’Associazione, richiede il parere di eventuali Gruppi esistenti nell’ambito dello stesso Comune.
6. Con l’adesione all’A.M.B. si ritengono aderenti tutti i soci ordinari e sostenitori che figurano iscritti al libro soci dell’Associazione o dell’eventuale Sezione micologica al momento della richiesta. Dal momento dell’accettazione dell’adesione di un’Associazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale, questa, pur con le deroghe concesse dallo Statuto dell’A.M.B., è equiparata ad ogni effetto ad un Gruppo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri Gruppi associati.

Art. 4  - DENOMINAZIONE DEI GRUPPI E DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
1. Ciascun Gruppo deve riportare nella propria denominazione la dicitura “ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA” (in breve anche solo “A.M.B.”).
2. Le Associazioni aderenti ai sensi dell’art. 1 c. 5 dello Statuto possono mantenere la loro ragione e/o denominazione facendola seguire da “ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA” (in breve anche solo A.M.B.).
3. Il Consiglio Direttivo nazionale si riserva la facoltĂ  di far modificare la denominazione specifica di un Gruppo per evitare doppioni e/o indicazioni di ambiti territoriali troppo vasti.
4. La denominazione completa come sopra determinata deve essere utilizzata in tutti gli atti, manifestazioni e pubblicazioni del Gruppo o Associazione aderente.

Art. 5  - ASSOCIAZIONI REGIONALI
1. All’Associazione fra Gruppi A.M.B. di una Regione o Provincia autonoma, costituita ai sensi dell’art. 3, c. 8 dello Statuto, possono partecipare associazioni varie (Gruppi, Circoli, Società ecc.) non A.M.B.
2. La partecipazione di tali associazioni si configura come una mera forma di collaborazione fra entità che hanno un comune interesse micologico ed esclude quindi l’acquisizione di qualunque diritto statutario A.M.B.

Art. 6 - COSTITUZIONE DI ALTRI GRUPPI NELLO  STESSO COMUNE
1. Il Consiglio Direttivo nazionale  può autorizzare la costituzione di più di un Gruppo per Comune, qualora si verifichino particolari motivate esigenze e/o opportune favorevoli condizioni, previo motivato parere del Gruppo preesistente.
2. Contro la decisione del Consiglio Direttivo nazionale è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI DEI GRUPPI
1. Un  Gruppo, pur mantenendo la sua unicità ed unità, può costituire proprie Delegazioni quali espressione organizzativa autonoma ed allargata al territorio, eventualmente disciplinate da norme interne non in contrasto con lo Statuto del Gruppo.
2. Le delegazioni vengono costituite di norma nell’ambito dello stesso comune. Possono essere costituite anche in altri comuni se in questi non preesiste un Gruppo A.M.B. o una Delegazione.
3. I Gruppi devono comunicare tempestivamente alla Segreteria nazionale la costituzione di proprie Delegazioni.

Art. 8 - ISCRIZIONE ALL’A.M.B.
1. L’iscrizione all’A.M.B. è personale e si realizza presso uno qualsiasi dei Gruppi o Associazioni aderenti esistenti con il versamento della quota associativa determinata annualmente dall’Assemblea dei Delegati. Il Gruppo ha facoltà di richiedere una propria quota associativa.
2. E’ ammessa l’iscrizione diretta alla Sede nazionale da parte dei residenti all’estero o di residenti in Italia che non si iscrivono tramite un Gruppo o un’Associazione aderente.

Art. 9 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI ISCRITTI ALLA SEDE NAZIONALE
1. I Soci iscritti alla sede nazionale partecipano alla vita sociale dell’A.M.B. mediante propri Delegati, il cui numero è fissato secondo le norme dell’art. 14 comma 2 dello Statuto.
2. Le candidature sono acquisite in forma scritta dalla Segreteria nazionale, la quale predispone la lista elettorale.
3. L’elezione dei Delegati dei Soci iscritti presso la Sede nazionale avviene per posta, mediante una scheda vidimata dalla Commissione elettorale e restituita in forma anonima.
4. I Delegati eletti con la procedura così fissata rimangono in carica quattro anni.

Art. 10 - SOCI ONORARI
1. Qualora un Gruppo ritenga un suo associato meritevole della qualifica di socio onorario nazionale, ne fa richiesta al Consiglio Direttivo nazionale, accompagnata da essenziale documentazione sulla personalitĂ  del soggetto e le motivazioni.
2. I Soci onorari sono iscritti in un registro nazionale con le motivazioni di nomina ed il Gruppo di appartenenza.

Art. 11 - DURATA IN CARICA DEI DELEGATI
1. I Delegati dei Gruppi rimangono in carica fino a quando il Gruppo di appartenenza non provveda alla loro sostituzione, ovvero debba provvedere alla modifica del numero dei propri rappresentanti.
2. Delle variazioni di cui sopra deve essere data comunicazione alla Segreteria nazionale entro 30 giorni dall’evento.
3. Le variazioni dei Delegati dei Gruppi devono avvenire preferibilmente 60 (sessanta) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I GRUPPI E LE ASSOCIAZIONI ADERENTI
1. L’esclusione di un Gruppo o di un’Associazione aderente, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto, viene deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale per gravi inadempienze ai doveri dello Statuto. Fra queste vanno comprese:
a) la completa inattivitĂ , che si configura come mancata realizzazione delle finalitĂ  statutarie;
b)  la sussistenza di comprovati atti in contrasto con le medesime finalità, previste dall’art. 2 dello Statuto.
2. Prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 23, comma, 1 dello Statuto, deve essere consentito al Gruppo di formulare per iscritto, o tramite audizione di un suo rappresentante, le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 13 - RAPPORTI FRA SOCI, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ADERENTI
1. Le attività ed iniziative di un Gruppo o Associazione aderente, tenuto conto dell’autonomia riconosciuta agli stessi dall’art.3, c.6 dello Statuto, non devono essere lesive dell’immagine, dei legittimi interessi e degli ambiti di competenza di altri Gruppi o Associazioni aderenti. I Gruppi o Associazioni aderenti che intendono svolgere attività fuori dal loro normale ambito territoriale devono prendere accordi con il Gruppo o Associazione aderente competente per territorio.
2. Lo stesso vale per le iniziative ed attività del singolo Socio nei confronti del proprio o di altri Gruppi.  
3. In caso di contenzioso il Consiglio Direttivo nazionale interviene secondo le norme dell’art. 23 dello Statuto.

Art. 14 - DIMISSIONI O DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI
1. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo nazionale o del Collegio dei Revisori dei conti, la sostituzione avviene per surroga e subentra il primo dei non eletti, previa notifica scritta del Segretario.
2. Il subentrante deve dare comunicazione scritta di accettazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, pena la decadenza.

Art. 15 - GRATUITĂ€ DELLE CARICHE E RIMBORSO SPESE
1. Le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2. E’ ammesso solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nazionale per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute in attuazione di programmi deliberati.
3. In ogni caso le spese vanno documentate ed i relativi rimborsi vanno effettuati con criteri di moderazione ed economicitĂ .
4. Il Consiglio Direttivo nazionale può consentire un rimborso forfetario per mansioni permanenti,  salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 16 - DELIBERE DI SPESA
1. Nell’adottare le delibere di spesa più significative il Consiglio Direttivo nazionale si attiene a criteri di trasparenza, acquisendo almeno tre preventivi di ditte diverse, sulla base di uno specifico capitolato allo scopo predisposto. La scelta seguirà il criterio del migliore rapporto fra economicità e qualità dell’acquisto o servizio offerto.
2. L’Ufficio di Presidenza è autorizzato ad adottare impegni ordinari di spesa urgenti fino ad un massimo di £. 5.000.000 (cinque milioni), salvo ratifica del Consiglio Direttivo nazionale nella riunione immediatamente successiva.

Art. 17 - COMMISSIONE ELETTORALE
1. In occasione del rinnovo delle cariche sociali viene nominata dal Consiglio Direttivo nazionale una Commissione elettorale composta di tre membri, che non possono essere candidati né componenti del Consiglio Direttivo uscente, la quale resta in carica il tempo necessario per l’espletamento del proprio mandato. Essa elegge il Presidente nel proprio ambito.
2. La Commissione elettorale ha il compito di esaminare le domande dei candidati e di predisporre la lista degli stessi, che a cura del Segretario verrà trasmessa ai Delegati e ai Gruppi almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettorale.
3. Durante l’Assemblea la Commissione assolve alle funzioni di seggio elettorale.

Art. 18 - LOGO DELL'A.M.B.
1. L'A.M.B. è contraddistinta da uno stemma di formato circolare diviso in due parti, un cerchio interno e una corona esterna tutto a colori.  Nel cerchio interno, diviso a sua volta in due semicerchi verticali, è rappresentato un fungo (Amanita caesarea). Il  lato destro (colori: bianco, giallo, rosso, nero su sfondo rosso) rappresenta uno studio tecnico del settore sinistro (colori: rosso, giallo, nero, bianco su sfondo bianco) in cui appare il fungo nella sua forma naturale, sia allo stadio maturo che giovane.  Nella corona circolare esterna di colore giallo, viene inscritta in nero la seguente dicitura a lettere maiuscole: ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA.  Le parole ASSOCIAZIONE MICOLOGICA seguono un andamento orario e la parola BRESADOLA un andamento antiorario in modo da risultare leggibile nella parte inferiore del settore.  Reg.  C - N. Prot. 46159/C/1987 in data 20/7/1987.
2. Il logo dell'A.M.B. dovrĂ  essere riprodotto su carta intestata, circolari, locandine, pubblicazioni e quant'altro venga utilizzato dai Gruppi e Associazioni aderenti, nei rapporti interni ed esterni.

Art. 19 -  PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Entro (30) trenta giorni dalla loro elezione i membri del Consiglio Direttivo nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono convocati dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti.
2. In caso di paritĂ , la convocazione viene effettuata dal Consigliere con maggiore anzianitĂ  associativa.

Art. 20 -  SCADENZE
1.  Ad ogni Gruppo o Associazione aderente è fatto obbligo di rispettare le seguenti scadenze:
a) - entro gennaio di ogni anno invio della scheda riepilogativa delle cariche sociali;
b) - entro aprile di ogni anno:
- invio del programma annuale delle attivitĂ ;
- richiesta di esperti per mostre o altre manifestazioni;
- invio del tabulato meccanografico dei soci accompagnato dall'importo delle quote associative.


Cavallino (VE) li 25 Aprile 1999


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