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Statuto sociale PDF Stampa E-mail
Venerdì 11 Aprile 2008 19:43

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A.M.B.
GRUPPO MICOLOGICO – NATURALISTICO
“ LAMETINO “
sede di LAMEZIA TERME - CZ

ALLEGATO -A

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITĂ€

Art. 1) – COSTITUZIONE

1.    Il Gruppo Micologico -naturalistico “ Lametino “   sede di  Lamezia Terme- CZ,  fondato in Lamezia Terme .il 13 / 04 / 2002 costituisce una Associazione di volontariato che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza , conservazione  e tutela del patrimonio botanico e naturalistico – ambientale.

2.  Esso assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA ( in breve A.M.B.) – GRUPPO MICOLOGICO NATURALISTICO “ LAMETINO “ sede di LAMEZIA TERME –CZ  ed aderisce all’ Associazione Micologica Bresadola con sede in Trento ed alla Confederazione Micologica Calabrese ( in breve C.M.C. ).

3 - La sede legale del Gruppo è in  LAMEZIA TERME   e la sua durata è indefinita.

4 – Il segno distintivo del gruppo è così rappresentato: “  da tre macrolepiota procera poste in primo piano ; di cui una con cappello piano-depresso-umbonato-  e due con cappello chiuso. Sullo sfondo  tre cime di montagna,  rappresentanti  simbolicamente, i tre monti Tiriolo ,Reventino e Mancuso, con cielo azzurro e sole , il tutto racchiuso da un cerchio di colore_verde e bordi neri con scritta, in senso orario, A.M.B .– Gruppo micologico- naturalistico “ lametino “ , ed in senso antiorario,  sede di Lamezia Terme- CZ “ ( Allegato  A/ 1  al presente Statuto). Il suddetto logo verrà utilizzato accanto a quello dell’A.M.B.

Art. 2) - FINALITĂ€.
1. Il Gruppo è apolitico , senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e persegue i seguenti scopi:
a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
c) promuovere la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalitĂ  analoghe;
f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.
h) promuove attività di protezione e salvaguardia dell’ambiente e per interventi  in situazione di pubbliche calamità ( legge Reg. n° 18 del19/04/95 e successive integrazioni e modificazioni )
i)  promuove e gestisce corsi di formazione inerenti sia la micologia che lo studio, la conoscenza e la salvaguardia degli ecosistemi naturali e ogni altra attività affine;  
2. In attuazione delle suindicate finalità il Gruppo potrà avvalersi, nei modi e termini che si  stabiliranno in futuro ,  nel rispetto delle norme  in materia, un notiziario periodico- informativo interno  che costituisce il mezzo ufficiale di informazione dei Soci.
TITOLO II
I SOCI

Art. 3) - ISCRIZIONI.
1. L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti. Essa può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro - tempore dell'Ente iscritto.

Art. 4) - I SOCI.
1 - La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all’anno. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del socio.
2 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.  

Art. 5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
1 - Il Socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attivitĂ  da questo programmate;
b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale “Rivista di Micologia”, nonché il Notiziario periodico del Gruppo.
c) purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant’altro di competenza dell’Assemblea;
d) purché maggiorenne, di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo e dell’A.M.B.
e)  di  prendere visione  e chiederne il rilascio di copia,di tutti gli atti   emessi dagli organi  del Gruppo per  il  perseguimento delle finalità  istituzionali  , nel rispetto delle norme che disciplinano l’accesso ai documenti amministrativi  e di quelle che riguardano il trattamento dei dati sensibili di cui alla legge  n° 675/96 e successive integr. e modificazioni.

2 - Il Socio ha il dovere:
a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
b) di osservare lo Statuto del Gruppo e dell’A.M.B., nonché e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

Art. 6) - ESONERO DA RESPONSABILITĂ€.
1. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo e dei suoi dirigenti da qualsiasi responsabilitĂ  per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attivitĂ  o manifestazione sociale .
Comunque il Gruppo , ai sensi dell’art. 4 della legge 11/08/1991, n° 266, ( legge quadro sul volontariato)    in occasione di manifestazioni, escursioni , attività di volontariato ecc., regolarmente programmate ed autorizzate,  assicura i Soci partecipanti  contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la  responsabilità civile verso terzi.

Art. 7) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.
1 - La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, e solo per gravi motivi.
2 - Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri  entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile
TITOLO III
ORGANI DEL GRUPPO

Art. 8) - ORGANI SOCIALI
1. Sono Organi sociali del Gruppo:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
e) il Collegio dei Probiviri.


Art.9) - ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI.
1. Sono organi operativi istituzionali del Gruppo:
a) il Comitato di Studio;
b) il Comitato di Redazione.


Art.10) - ASSEMBLEA DEI SOCI.
1- Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.
2 - L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3 - Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
4 - L'Assemblea dei Soci:
a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo , il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
b) elegge i propri Delegati all’Assemblea nazionale A.M.B.
c) approva annualmente le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) fissa la quota associativa annuale;
e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
g) elegge i propri Delegati per la Confederazione Micologica Calabrese ( C.M.C. ).
h) delibera sulla radiazione dei Soci ,  proposta del Consiglio Direttivo.
5 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
6 - Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante.
7 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione è effettuata con avviso scritto - contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione – spedito con posta ordinaria a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
8 - In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci.

Art. 11) - Il PRESIDENTE.
1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attivitĂ  del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2 - Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.
3 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti   o, in assenza anche dei due Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di sodalizio.


Art. 12) - Il CONSIGLIO DIRETTIVO.
1 – Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Generale dei Soci  ed è composto da 13  ( tredici ) membri.
2 - Essi restano in carica  3 ( tre ) anni e sono rieleggibili.
3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, di cui uno con compiti tecnico-organizzativi e l’altro con il compito di Responsabile del Comitato di studio, dal Segretario e dal Tesoriere. .
Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
4 - Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni tre mesi  con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 7 ( sette ) Consiglieri.
Esso delibera a maggioranza di voti.
6 - Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
7 - In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, dovranno essere resi consultabili da parte dei soci per almeno 15 gg. antecedenti l’Assemblea, presso la Sede del Gruppo;
b) provvede alla straordinaria amministrazione;
c) predispone la lista elettorale;
d) convoca l'Assemblea dei Soci;
e) nomina e revoca i responsabili del Comitato di Studio e del Comitato di Redazione;
f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale;
g) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
8 - In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerĂ  in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
9 - In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
10 - I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati (previa contestazione scritta con lettera raccomandata A/R) dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
11 - Il Segretario:
a) il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali;
b)  in caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
12 - Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 13) - Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, di cui uno preferibilmente scelto  tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 3 ( tre )anni e sono rieleggibili . Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell'Associazione, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Delegati.
3 - Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
4 - In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerĂ  in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 14) - Il COMITATO DI STUDIO.
1 - Il Comitato di Studio, coordinato da uno dei due Vice Presidenti, assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2 - Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
3 - Il Consiglio Direttivo, previo parere dei componenti il Comitato di Studio, conferisce la qualifica di membro del Comitato Scientifico Nazionale e del Comitato scientifico della C.M.C..

Art. 15) - Il COMITATO DI REDAZIONE.
1 - Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio del Gruppo ed agisce in armonia con il Consiglio Direttivo.
2 - Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1)    Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri, Soci e non , i quali non possono rivestire altre cariche nel Gruppo.
2)    Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo: I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3)    Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo interno il Presidente.
4)    Il Collegio dei Probiviri, dopo aver esperito i possibili tentativi di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra gli Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci  o Gruppi; sui ricorsi dei Soci avverso la proposta di radiazione da parte del  Consiglio    Direttivo ; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
5)    Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
1 - A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 7,  possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:
a) proposta di  radiazione;
b) censura;
c) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
2 - Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.
3 - Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18) - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 19) - GRATUITA’ DELLE CARICHE.

1 - Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. L’attività di volontariato  deve essere prestata in modo personale, spontaneo  e  gratuita. La qualità di Socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione  del Gruppo.

2 - E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessitĂ  di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 20) - PATRIMONIO DEL GRUPPO.

1 - Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2 - Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli immobili devono essere destinati alle attivitĂ  amministrative o istituzionali.
3. Il Gruppo ha l’obbligo di impiegare gli utili ,  gli avanzi di gestione o fondi di riserva per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili , gli avanzi, ecc.  non possono in alcun modo essere distribuiti direttamente o indirettamente fra i Soci  o a terzi.

Art. 21) - NORME ELETTORALI.

1 - Il Consiglio Direttivo , il Collegio dei Revisori dei Conti  ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati dal Consiglio Direttivo o candidatisi direttamente. In entrambi i casi le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno  30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.
2 - Ogni Socio potrĂ  esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3 - A paritĂ  di voti risulterĂ  eletto il candidato con maggiore anzianitĂ  associativa.
4 - Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5 - Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianitĂ  associativa alla data dell'Assemblea.
6 – E’ ammessa  la votazione per delega. Il Delegato potrà avere una sola delega  e potrà esprimere un numero di preferenze  non superiore alla metà dei membri da eleggere.
7 - La prima riunione del Consiglio Direttivo , del Collegio dei Revisori dei conti  e del Collegio dei Probiviri viene convocata dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, da quello più anziano di sodalizio.

Art. 22) - MODIFICHE DELLO STATUTO.

1 - Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei votanti.
2 - Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
3 - Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno 60 ( sessanta ) giorni prima dell'Assemblea, salvo casi di massima urgenza .

Art. 23) - REGOLAMENTO.

La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 24) - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.

1- Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.  
2 - In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarĂ  restituito alla stessa.
3- L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’Associazione, con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità, cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta della legge.
4. E’ esclusa in ogni caso la ripartizione tra i Soci.
5. In tale Assemblea non è ammessa la votazione per delega.

Art. 25) – RAPPORTI CON LA SEDE NAZIONALE.

1. Ai fini del coordinamento dell’attività dell’A.M.B., il Gruppo invia alla Segreteria nazionale, entro la data stabilita, le quote associative, nonché il programma annuale delle attività e la composizione aggiornata degli organi sociali ed eventualmente, se richiesto, il consuntivo dell’attività svolta.

Art. 26) - NORME FINALI.

1 - Il presente Statuto  approvato a  Lamezia Terme  il 13 aprile 2002, entra immediatamente in vigore e viene sottoscritto dal  Presidente sig. _Gennaro DI CELLO e dai signori_ Vittorio CRISTAUDO e Antonio GUZZO a ciò delegati dall’Assemblea Generale dei Soci.

2. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell’ A.M.B., di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

3 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile alle  leggi in materia di Associazioni, (alla legge 11 agosto 1991, n° 266 e al D. Lgvo 4 dicembre 1997,
n° 460 ,successive modifiche ed integrazioni) , e allo Statuto e al Regolamento dell’A.M.B.=========== 

Lamezia Terme, _13 aprile 2002

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